STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
A.I.Psi.
Art.1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Italiana di Psicoanalisi”, in seguito
definita “Associazione”. Il termine “Psicoanalisi” si riferisce:
1) a una teoria della struttura e del funzionamento psichico.
2) ad una tecnica psicoterapeutica specifica.
3) al corpo di conoscenze basato e derivato dalle fondamentali scoperte fatte da
Sigmund Freud sulla psicologia umana.
L’Associazione è componente dell’International Psychoanalytical Association (IPA) e della European Psychoanalytical Association (FEP).
Art.2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Roma.
Art.3 – SCOPI
Gli scopi scientifici e formativi della Associazione si richiamano a quelli della International
Psychoanalytical Association.
In particolare l’Associazione:
1) Promuove lo studio della Psicoanalisi ed ha il compito della formazione di
psicoanalisti.
2) Promuove la comunicazione scientifica fra i soci e ne sostiene il processo di
formazione permanente.
3) Organizza scambi scientifici con le altre società dell’I.P.A. e con altre discipline
scientifiche.
4) Promuove la conoscenza della psicoanalisi nella comunità nazionale e internazionale
attraverso iniziative appropriate.
5) Sostiene la protezione sociale e il mutuo aiuto dei soci.
6) Certifica le credenziali dei soci.
7) Non ha fini di lucro.
8) L’Associazione Italiana di Psicoanalisi e i suoi rappresentanti legali sono autonomi e
indipendenti. Non esercitano attività in conflitto con l’Associazione stessa.
9) L’Associazione Italiana di Psicoanalisi non ha, tra le proprie finalità, la tutela
sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività
sindacale.
Art.4 – FONDO
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione ha un fondo comune costituito da:
1) Quote di iscrizione dei soci.
2) Quote annuali dei soci.
3) Donazioni volontarie dei soci.
4) Contributi e sovvenzioni da parte di Enti Pubblici.
5) Qualunque liberalità da parte di privati e società, nel rispetto degli scopi di questo Statuto.
6) Tutti gli introiti vengono versati sul conto corrente intestato alla Associazione Italiana di Psicoanalisi.
Art.5 – CATEGORIE DEI SOCI
Sono soci dell’Associazione esclusivamente coloro che, medici e psicologi, siano iscritti ai
relativi Albi Professionali ed esercitino, anche in forma non esclusiva, la psicoanalisi. Inoltre, devono aver completato il loro percorso formativo e l’iter procedurale richiesto ed essere stati ritenuti, a giudizio dell’Istituto di Formazione (di cui agli art. 12), idonei a svolgere attività psicoanalitica autonoma.
I soci all’atto dell’ammissione accettano il presente Statuto e il relativo Codice Etico.
Tutti i soci, in caso di insorgenza di conflitti di interesse, sono tenuti ad informare il Presidente dell’Associazione.
I soci si suddividono in membri ordinari ed associati. L’Associazione può inoltre avere membri onorari e membri ospiti.
I membri ordinari e i membri associati sono coloro che hanno raggiunto il rispettivo status
secondo le norme stabilite dallo Statuto dell’Associazione. Psicoanalisti ordinari e associati
formatisi in altre società componenti dell’I.P.A. possono essere accettati con pari qualifica
come soci. l’Istituto di formazione attesterà la validità del loro percorso formativo
opportunamente documentato.
I membri onorari sono coloro che l’Assemblea elegge a maggioranza per eminenti meriti a
favore della psicoanalisi e dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
I membri ospiti sono psicoanalisti appartenenti ad altre società componenti dell’I.P.A.
provvisoriamente presenti in Italia.
Art.6 – DIRITTI DEI SOCI
A) I membri ordinari ed i membri associati hanno i seguenti diritti:
1. Partecipano all’Assemblea dei soci con pieno diritto di intervento e voto.
2. Possono essere eletti o nominati per gli incarichi e le adempienze amministrative
della Associazione, in accordo con quanto previsto dallo Statuto.
3. Possono ricoprire la carica di Presidente dell’Assemblea dei Soci se in possesso
della qualifica di membro ordinario richiesta.
4. Possono ricoprire le cariche di Presidente, Vice-Presidente e di Direttore
dell’Istituto di Formazione se in possesso della qualifica di membro ordinario con
funzioni didattiche richiesta.
5. I Soci sono anche membri dell’IPA e della FEP.
B) I membri onorari hanno i seguenti diritti:
1. Possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione, compresa l’Assemblea
dei soci, ma senza diritto al voto.
2. I membri onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
C) I membri ospiti hanno i seguenti diritti:
1. Possono partecipare a tutte le attività scientifiche e sociali, con l’esclusione
dell’Assemblea dei soci.
2. I membri ospiti sono tenuti a versare all’Associazione un contributo di
partecipazione alle spese, stabilito dal Consiglio Direttivo.
D) Ospiti riunioni scientifiche:
1. Possono partecipare alle attività scientifiche, indicate annualmente dal Direttivo,
previa presentazione di un socio e con l’avallo del Direttivo versando una quota
annuale stabilita da Consiglio Direttivo.
Art.7 – CESSAZIONE DELLO STATO DI SOCIO
Ogni membro appartenente ad una delle categorie sopra indicate può cessare di essere
socio per i seguenti motivi:
1. Dimissioni date per iscritto al Consiglio Direttivo. Tale atto non fa tuttavia decadere
le obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione per l’anno in corso.
2. Mancato pagamento delle quote sociali per più di un anno.
3.Decisione dell’Assemblea dei soci su proposta del Presidente dell’Associazione, ai
sensi dell’art. 11.5 dello Statuto.
4. La cessazione dello stato di socio come riportato ai punti 1.,2.,3. non esonera dal
pagamento delle eventuali quote sociali non versate come anche da quelle dell’anno
in corso.
5. La perdita della qualifica di socio è resa pubblica nei modi e nelle circostanze
stabilite dal Presidente dell’Associazione. Essa viene inoltre comunicata all’I.P.A.
Art.8 – ORGANI SOCIALI E STATUTARI
Sono organi SOCIALI dell’Associazione :
1. L’Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
SONO ORGANI STATUTARI:
3. L’Istituto di Formazione
4. Il Comitato Etico
5. La Commissione Scientifica per la formazione permanente.
6. La Commissione per il passaggio a membro ordinario
Le cariche sociali non sono retribuite.
Art.9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è costituita dai membri ordinari, associati ed onorari.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci che, avendo ricevuto regolare convocazione,
siano in regola con i requisiti societari.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti, tranne nei casi di cui al punto 3 per
i quali la maggioranza deve essere pari a 2/3 dei soci votanti.
L’Assemblea:
1) Discute e approva gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’azione da svolgere
in relazione agli scopi statutari.
2) Discute e approva il bilancio finanziario annuale e l’importo delle quote sociali.
3) Delibera sulle proposte di modifica allo Statuto.
4) Elegge i membri onorari, su proposta del Consiglio Direttivo.
5) Elegge i membri del Comitato Etico, nonché 3 membri della Commissione scientifica
per la Formazione permanente in accordo con quanto previsto dall’art.13
6) Elegge i seguenti membri del Consiglio Direttivo:
1) Il Presidente e il Segretario dell’Associazione, in un’unica votazione.
2) Il Vice Presidente della Associazione.
3) Il Segretario Scientifico.
Le votazioni di cui ai punti 6 si effettuano a scrutinio segreto durante l’assemblea
appositamente convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo. Le schede elettorali
vengono recapitate via posta ai soci. Coloro che non possono partecipare all’assemblea
possono inviare la loro scheda in busta chiusa per posta. In caso di smarrimento della
scheda elettorale si può richiedere il duplicato alla Segreteria dell’Associazione. Lo spoglio
delle schede, pervenute via posta o attraverso sistemi informatici online che ne garantiscano
l’anonimato e compilate durante l’Assemblea, avverrà nel corso della stessa Assemblea con
la proclamazione del Consiglio Direttivo.
Le candidature alle nomine a Presidente e Segretario dell’Associazione vanno presentate
congiuntamente dagli interessati – attraverso un programma elettorale scritto – al Consiglio
Direttivo almeno 60 giorni prima dell’Assemblea di proclamazione.
Il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere ai Soci le candidature almeno 45 giorni prima
della data prevista per la detta Assemblea.
Le schede per la votazione saranno inviate ai soci almeno 30 giorni prima, unitamente alla
comunicazione scritta di convocazione dell’Assemblea prevista dall’Art.10
Art.10 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
Assemblea ordinaria:
1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte ogni anno, per l’approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi e dell’attività della Associazione. La convocazione è fatta
dal Presidente della Associazione mediante comunicazione scritta, anche via mail, spedita
ai soci almeno 30 giorni prima della data della riunione e deve specificare la data, il luogo e
la modalità usata per lo svolgimento dell’Assemblea sia in prima che in eventuale seconda
convocazione ed il relativo ordine del giorno.
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere non meno di 24
ore e non più di 7 giorni.
3. Come primo atto l’Assemblea elegge a maggioranza assoluta il Presidente
dell’Assemblea che resta in carica per un anno, con la possibilità di rielezione. Ogni socio
avente diritto a partecipare all’Assemblea può delegare per iscritto un altro socio, nei limiti
di una sola delega per ciascun intervenuto. La verifica delle deleghe e del numero dei
presenti verrà fatta dal Segretario dell’Associazione che curerà anche la registrazione delle
deliberazioni, controfirmandone i relativi verbali insieme al Presidente dell’Assemblea.
4. Le deliberazioni prese dall’Assemblea, in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci,
anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Assemblea straordinaria:
1. L’Assemblea straordinaria viene convocata per iniziativa del Presidente dell’Associazione
o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
2. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell’Assemblea ordinaria.
Il Presidente e il Segretario sono gli stessi che per l’Assemblea ordinaria. Anche le
procedure di funzionamento e di verbalizzazione sono identiche a quelle dell’Assemblea
ordinaria.
Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Il Consiglio Direttivo è formato da:
A- Presidente
B-Vice Presidente
C- Segretario dell’Associazione
D- Segretario Scientifico
E- Direttore dell’Istituto di Formazione
F- Ex Presidente
G- Tesoriere
I membri del Consiglio Direttivo di cui ai punti A-B-C-D, sono eletti dall’Assemblea ai sensi
dell’art.9.
Il Direttore dell’Istituto di Formazione è eletto dal Collegio Didattico ai sensi dell’art.12.
L’ex Presidente non ha diritto di voto deliberativo e cessa il suo incarico al termine del primo
biennio del nuovo direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per il biennio
successivo ad eccezione del Direttore dell’Istituto di Formazione che resta in carica quattro
anni e non può essere immediatamente rieletto.
Le cariche sono “ad personam” e non possono essere delegate.
In caso di morte, di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, o in caso di
dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo si deve provvedere alla loro
sostituzione entro tre mesi, su proposta del Consiglio Direttivo e con le modalità di elezione
previste dallo Statuto. In caso di assenza prolungata, impedimento o decesso del Presidente
nel corso del primo mandato, la Presidenza verrà assunta ad interim dal Vice-Presidente.
Se il Presidente viene a mancare nel corso del secondo mandato, gli subentrerà il Vice-
Presidente e l’intero Direttivo rimarrà in carica sino alle nuove elezioni che verranno
anticipate di quattro mesi rispetto alla scadenza del secondo mandato. Se venissero a
mancare il Direttore dell’Istituto di Formazione – eletto dal Collegio Didattico ai sensi dell’art.
12- ed il Tesoriere – nominato dal Consiglio Direttivo – ai sensi dell’art. 11/ F gli stessi
dovranno essere nuovamente eletti o nominati.
Al Consiglio Direttivo compete:
1. Attuare le linee programmatiche.
2. Assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il
funzionamento dell’Associazione.
3. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, sottoponendoli
all’approvazione dell’Assemblea.
4. Sottoporre all’Assemblea sia l’ammontare della quota dovuta all’atto della iscrizione
all’elenco dei Soci che delle quote annuali dovute dai soci.
5. Proporre all’Assemblea la decadenza e l’esclusione di soci e annunciare la nomina dei
membri ordinari.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno trimestralmente o su richiesta del Presidente o di
almeno due dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno
tre componenti del Consiglio aventi diritto di voto deliberativo.
I membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, compresi gli amministratori, non
debbono aver subito sentenze di condanna, passate in giudicato, relative alle attività della
Associazione.
11/a – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il legale rappresentante
della Scuola di Specializzazione. Può compiere, in nome e per conto di essa, tutti gli atti di
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il Presidente inoltre rappresenta
l’Associazione nei rapporti con le altre istituzioni, mantiene e cura le relazioni con l’I.P.A. e
con le sue società componenti, con la Federazione Europea di Psicoanalisi e con le altre
istituzioni scientifiche.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alla vita
ed alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. A tal fine
può istituire apposite Commissioni nominandone i relativi membri. E’ il responsabile
dell’attività formativa svolta dall’Istituto di Formazione e ne risponde nei confronti
dell’Assemblea dei soci e dell’I.P.A. E’ inoltre suo compito l’attribuzione delle funzioni
didattiche su proposta del Collegio dei Didatti.
11/b – VICE-PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Vice Presidente ha la funzione di collaborare ordinariamente con il Presidente
nell’espletamento delle di lui funzioni.
In caso di assenza prolungata, impedimento o morte del Presidente, il Vice Presidente lo
sostituisce a tutti gli effetti come specificato nell’art.11
11/c – SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell’Associazione provvede, in collaborazione con il Presidente, a quanto
necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione ed esegue gli incarichi che gli sono affidati
dal Consiglio direttivo. Redige e conserva i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio
Direttivo e li controfirma rispettivamente con il Presidente dell’Assemblea e con il Presidente
dell’Associazione, ai verbali delle riunioni dei soci appone solo la propria firma. E’
responsabile della custodia e dell’ordine di tutti i verbali e sovraintende alla corretta
conservazione degli atti dell’Associazione.
11/d – SEGRETARIO SCIENTIFICO
Il Segretario Scientifico cura e promuove, secondo gli indirizzi della Commissione Scientifica
per la formazione permanente, l’attività scientifica della Associazione, l’organizzazione
scientifica dei congressi, convegni, incontri di studio condividendola con il Consiglio Direttivo
e con il Presidente. Collabora alla pubblicazione della rivista scientifica della Associazione
e alle altre iniziative editoriali. Può richiedere al Consiglio Direttivo la costituzione di
commissioni per svolgere la propria attività.
11/e – DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE
E’ il responsabile operativo di tutta l’attività formativa dell’Associazione per quanto riguarda
la formazione dei nuovi psicoanalisti e coordina il Collegio Didattico.
Risponde direttamente al Presidente, che è il rappresentante legale dell’Istituto di
Formazione. Presenta annualmente all’Assemblea dei soci una relazione sull’attività svolta
e su quella programmata per il futuro.
11/f – TESORIERE
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo e provvede all’amministrazione dei fondi
e del patrimonio dell’Associazione. In esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Direttivo
predispone gli elementi necessari per la relazione del conto consuntivo e del bilancio
preventivo e li sottopone all’esame del consiglio stesso. Redige le relazione da presentare
all’Assemblea dei soci ai fini della approvazione.
Art.12 – ISTITUTO DI FORMAZIONE.
L’Istituto di Formazione è l’organo dell’Associazione cui è delegato il compito di formare i
futuri psicoanalisti nel rispetto delle competenze e delle norme fissate dallo Statuto.
E’ composto dai Membri Ordinari dell’Associazione cui sono state conferite le funzioni
didattiche, riuniti nel Collegio didattico coordinato dal Direttore dell’Istituto di Formazione.
Il Collegio didattico svolge le seguenti funzioni:
1. Selezione dei candidati e loro formazione psicoanalitica
2. Valutazione delle domande di passaggio a membro associato.
Il Collegio didattico ha le seguenti attribuzioni:
a. Elegge fra i suoi membri il Direttore dell’Istituto di Formazione.
b. Approva annualmente la relazione del Direttore dell’Istituto di Formazione sull’attività
svolta e sul programma per l’anno successivo
c . Ha funzione consultiva e propositiva per tutto quanto concerne l’attività di formazione dei
candidati
d .E’ incaricato della attribuzione della funzione didattica.
La domanda per l’attribuzione della funzione didattica può essere presentata dai membri
ordinari dopo almeno tre anni dalla nomina. I membri ordinari provenienti da altre società
componenti dell’I.P.A. e in possesso dei requisiti richiesti, con l’approvazione del Collegio
Didattico, potranno presentare domanda non prima di un anno di partecipazione alle attività
societarie e scientifiche abitualmente richieste e non prima di tre anni dalla loro nomina a
membri ordinari nella precedente società di appartenenza. La domanda dovrà essere
corredata da un curriculum vitae et studiorum e da un esauriente relazione che documenti
l’attività clinica, scientifica e istituzionale svolta. Il candidato dovrà poi presentare e discutere
con il Collegio un caso clinico dettagliato – condotto con frequenza di quattro sedute
settimanali – corredato da almeno quattro sedute riferite per esteso. Il Collegio decide a
maggioranza. In caso di giudizio favorevole, trasmette la dichiarazione di idoneità al
Presidente per la nomina a membro del Collegio dei Didatti. Qualora il giudizio del Collegio
non sia favorevole, l’interessato ha il diritto a conoscere i motivi dell’esclusione. La domanda
potrà essere ripresentata non prima di due anni.
Requisiti formali e procedura per l’ammissione alla formazione psicoanalitica
Chi aspira a diventare psicoanalista dovrà essere laureato in Medicina e Chirurgia o in
Psicologia ed appartenere ai relativi Albi Professionali. Dovrà presentare una domanda cui
sarà allegato il certificato di laurea e di iscrizione all’Albo, un curriculum vitae et studiorum
ed una nota personale in cui vengano indicate le sue motivazioni a diventare psicoanalista.
La motivazione presentata dovrà essere coerente al progetto formativo per quanto riguarda
l’età, il curriculum personale, l’esperienza professionale, l’attitudine alle relazioni
terapeutiche.
Il Collegio Didattico deciderà di volta in volta i criteri di scelta dei didatti incaricati dei colloqui
di selezione per l’ammissione all’analisi con prospettive didattiche e dei colloqui di selezione
per l’ammissione all’attività formativa dell’Istituto.
Gli aspiranti candidati prescelti in base all’esame della documentazione presentata, saranno
invitati a svolgere un colloquio personale con tre diversi analisti didatti. In base all’esame
del curriculum, all’esito dei colloqui e all’approvazione finale, tendenzialmente unanime, del
Collegio Didattico, il candidato che sarà considerato idoneo sarà invitato a scegliere il
proprio analista tra gli analisti didatti disponibili sulla base di un elenco fornitogli. L’analisi
personale a fini didattici dovrà essere condotta con frequenza di quattro o cinque sedute
settimanali, della durata di quarantacinque o cinquanta minuti. L’onorario di ogni seduta sarà
fissato nel suo limite massimo dal Collegio didattico.
Coloro che non sono stati ritenuti idonei potranno chiedere i motivi dell’esclusione. Il
Direttore incaricherà uno dei didatti che hanno svolto i colloqui di informare il richiedente.
La domanda potrà essere riproposta non prima di un anno e per non più di due volte.
Ammissione alla frequenza dei corsi teorico-clinici e delle attività formative
Dopo che il candidato avrà effettuato un congruo periodo di analisi, che convalidi le
prospettive del progetto didattico, potrà rivolgere domanda al Direttore dell’Istituto di
formazione al fine di essere ammesso all’attività formativa. Il congruo periodo di analisi è
quantificabile in un minimo di due anni rispetto all’inizio dei corsi, salvo casi eccezionali da
valutare in seno al Collegio Didattico. La domanda dovrà essere presentata al Collegio
Didattico che provvederà ad invitare il candidato a svolgere un colloquio personale con tre
analisti didatti, uno dei quali scelto tra coloro che hanno svolto i precedenti colloqui.
La valutazione dell’idoneità dovrà essere concordata, con giudizio tendenzialmente
unanime, dall’intero Collegio Didattico. Il candidato sarà ammesso a frequentare l’attività
formativa della scuola di specializzazione e si impegnerà a non qualificarsi come membro
dell’Associazione fino alla sua nomina a membro associato e ad accettare il Codice Etico.
Il Candidato ritenuto non idoneo potrà ripetere la domanda dopo un anno. E’ possibile
ripetere la domanda solo due volte.
Standard minimo dell’attività formativa
L’attività formativa è articolata su quattro anni e prevede seminari teorici, seminari teorico-
clinici, e supervisioni. Ai candidati è inoltre richiesto un tirocinio, di 150 ore annue, in
adeguate strutture per la salute mentale pubbliche o private, concordate con il Direttore
dell’Istituto di formazione.
I temi dei seminari fondamentali sono i seguenti:
– Insegnamento degli scritti teorici di Freud (I,II e III corso)
– Introduzione alla tecnica della psicoanalisi, scritti tecnici di Freud ed altri
attinenti (I corso)
– Tecnica della psicoanalisi (II, III e IV corso)
– Casi clinici di Freud (I corso)
– Teoria psicoanalitica (I, II, e III corso)
– Psicopatologia delle nevrosi, stati borderline, psicosi, personalità
narcisistiche e perversioni (I, II e III corso)
– Autori post-freudiani (II, III e IV corso)
– Seminario teorico clinico con supervisione in gruppo (I, II e III corso)
Ogni conduttore di seminario dovrà prefissare gli obiettivi del seminario, rilevare i nuclei
tematici e fornire indicazioni bibliografiche. Possono condurre seminari, oltre ai membri con
funzioni didattiche, anche membri ordinari e associati che siano stati invitati dal Direttore
dell’istituto di Formazione e dal Collegio dei didatti a collaborare alle attività formative.
Possono inoltre condurre seminari ospiti (membri ordinari o didatti dell’I.P.A.) che siano stati
invitati. Ad alcuni seminari, indicati nel programma, potranno partecipare anche i soci.
Dal secondo anno di frequenza dei corsi teorico-clinici, il candidato può frequentare le
attività scientifiche dell’Associazione.
Dal secondo anno il candidato può iniziare a seguire in analisi un primo paziente, con
supervisione settimanale con un analista didatta diverso dall’analista personale. Il paziente
dovrà essere in trattamento con frequenza di 4 o 5 sedute settimanali della durata di 45-50
minuti, effettuate in giorni diversi.
La supervisione è di esclusiva competenza dei membri cui sono state attribuite funzioni
didattiche. L’onorario della supervisione sarà fissato, nel suo limite massimo, dal Collegio
Didattico. Dopo un anno, sentito il parere del primo supervisore e in seguito a decisione del
Collegio Didattico, il candidato può essere autorizzato ad iniziare una seconda analisi con
le stesse modalità della prima. Con il parere vincolante del supervisore e in casi eccezionali
la seconda analisi di training potrà essere svolta a 3 sedute settimanali.
Le prime due analisi debbono essere condotte con supervisione per almeno due anni. Il
candidato dovrà proseguire la propria analisi fino al compimento del periodo minimo previsto
per le due supervisioni, salvo deroga adeguatamente motivata dal Collegio Didattico.
Al termine dei seminari e delle supervisioni, il candidato dovrà presentare due articolate
relazioni cliniche, comprendenti la descrizione dettagliata di almeno quattro sedute
consecutive, sulle due analisi seguite con supervisioni. La relazione sarà discussa davanti
al Collegio Didattico. Nel caso in cui la seconda analisi di training sia un’analisi a tre sedute
settimanali, la descrizione dettagliata riguarderà tre sedute consecutive.
Al termine del percorso formativo il Collegio didattico esprimerà un parere conclusivo
sull’idoneità del candidato dandone comunicazione all’interessato. In caso di parere
favorevole il candidato potrà rivolgere al Presidente dell’Associazione richiesta di essere
ammesso come membro associato. Il Presidente, prima di accettare tale domanda e
includere il suo nome nell’elenco ufficiale, ne informerà personalmente i soci, inviando loro
il curriculum vitae et studiorum del candidato e chiedendo di segnalare entro 30 giorni e per
iscritto, eventuali motivi che ne ostacolino l’iscrizione. In questo caso, l’organo competente
per una decisione definitiva è l’Assemblea dei Soci.
In caso di parere sfavorevole da parte del Collegio didattico il candidato può ripetere la
procedura non prima di un anno e solo per due volte.
Art.13 – COMMISSIONI STATUTARIE
Sono commissioni statutarie :
A- la Commissione Scientifica per la Formazione Permanente
B- la Commissione per il Passaggio a Membro Ordinario.
A) Commissione Scientifica per la Formazione Permanente:
Essa è formata:
1) Da un membro ordinario con funzioni didattiche, proposto dal Collegio didattico, che
presiede la Commissione.
2) Da altri tre membri eletti dall’Assemblea dei soci, uno con funzioni didattiche, uno
ordinario e uno associato.
3) Dal Presidente dell’Associazione, come membro ex officio, con diritto di voto.
4) Dal Segretario Scientifico
La Commissione Scientifica per la Formazione Permanente si occupa dell’indirizzo
scientifico dell’Associazione, con lo scopo di promuovere e garantire la continuità della
formazione professionale attraverso congressi, convegni, incontri di studio, giornate
scientifiche e seminari teorico-clinici. E’ compito della Commissione la verifica e il controllo
della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo
gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica
internazionale.
B) Commissione per il Passaggio a Membro Ordinario
E’ costituita da due membri didatti (dei quali uno assume il ruolo di coordinatore) indicati
dal Collegio Didattico, e da un membro ordinario (con almeno tre anni di anzianità di nomina)
eletto dall’Assemblea dei Soci. La Commissione resta in carica per tre anni e decide sulle
domande di ammissione a membro ordinario presentate dai soci.
Il membro associato potrà presentare domanda alla Commissione per la Formazione
Permanente per essere accettato come membro ordinario dopo almeno tre anni dalla sua
associatura durante i quali avrà partecipato attivamente alla vita societaria e scientifica,
presentando lavori clinici e teorici.
I membri associati provenienti da altre Società dell’I.P.A., in possesso dei requisiti necessari,
con tre anni come associati nella società di provenienza, potranno chiedere il passaggio ad
ordinario dopo almeno un anno di partecipazione alle attività societarie e scientifiche, inclusa
la presentazione dei propri lavori.
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum, da una relazione
sull’iter formativo condotto, da relazioni sui trattamenti psicoanalitici svolti e su quant’altro
ritenuto opportuno al fine di permettere un adeguato parere sul livello di formazione
raggiunto. Il membro associato presenterà poi una articolata relazione clinica, corredata da
quattro sedute dettagliate, relativa a un caso trattato, che sarà discussa alla presenza della
Commissione che decide a maggioranza e trasmette al Presidente la dichiarazione di
idoneità. Il Presidente successivamente ne darà notizia all’Assemblea dei Soci.
In caso di parere sfavorevole, il membro associato potrà richiedere una nuova valutazione
dopo un anno. In caso di contestazione il Presidente dell’Associazione, sentita la
Commissione, potrà affidare al Collegio didattico il compito della valutazione.
Art.14 – RIVISTA E PAGINA WEB DELL’ASSOCIAZIONE
Rivista, Pagina WEB e Social media, sono strumenti ufficiali dell’Associazione e sotto la
responsabilità del Presidente. Il Presidente dell’Associazione nomina il Direttore della
Rivista e un Comitato di redazione che sarà ratificato dall’Assemblea. Il Comitato di
redazione della Rivista, oltre che dal Direttore, sarà costituito da un Vicedirettore, da un
Redattore capo e da altri tre membri. Il Comitato di redazione sceglie un Comitato di lettura.
I Comitati di redazione della Rivista, della Pagina WEB e dei Social Media, restano in carica
per tutta la durata del Direttivo. Tali cariche sono rinnovabili.
E’ obbligo dell’Associazione l’informazione dell’attività scientifica attraverso il proprio sito
web, aggiornato costantemente.
Art.15 – COMITATO ETICO
Il Comitato Etico sovrintende al comportamento etico e professionale dei soci secondo le
norme stabilite dal Codice Etico che costituisce parte integrante dello statuto.
Il Comitato Etico è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza
semplice: due membri didatti, di cui uno con funzione di coordinatore, ed un membro
ordinario. I componenti del Comitato dureranno in carica cinque anni, tranne uno che,
estratto a sorte fra i due membri didatti, durerà in carica solo tre anni al fine di garantire
continuità e ricambio. I membri del Comitato non possono far parte del Consiglio Direttivo e
non sono immediatamente rieleggibili.
Art.16 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai pagamenti delle quote di iscrizione ed annuali
dei soci e dai contributi che possono pervenirle da privati e enti pubblici.
L’Associazione può avere un proprio patrimonio autonomo e può acquistare, possedere,
alienare e prendere e concedere in locazione ed affitto beni immobili.
Le quote sociali non danno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non sono
trasmissibili per atto tra vivi né mortis causa.
Art.17 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art.18 – BILANCI
I bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione debbono essere redatti dal Tesoriere e
trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno una settimana prima della riunione
nella quale verranno trattati. Tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni
l’Assemblea dei soci convocata per la presentazione e l’approvazione dei bilanci.
Art.19 – RIPARTIZIONE ATTIVA
E’ esclusa, sotto qualsiasi forma, la ripartizione di eventuale attivo fra i soci.
Art.20 – LIQUIDAZIONE12
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, in conformità alla legge, determinerà
le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art.21 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge
vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.